Art. 12.

      1. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e gli articoli 6, 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806.